Per anni la tutela dei rider è stata affidata ai tribunali, sentenza dopo sentenza.
In questo blog ce ne siamo occupati in altri articoli:
- Rider e food delivery, la Cassazione consolida le tutele dei lavoratori
- Il Decreto lavoro del primo maggio 2026
La Legge del 25 giugno 2026 e le novità sui dipendenti delle piattaforme digitali
Con la Legge 25 giugno 2026, n. 112 — che ha convertito il Decreto Lavoro 1° maggio 2026 (D.L. n. 62/2026) — il legislatore ha compiuto un passo avanti e ha trasformato in legge ciò che la giurisprudenza aveva costruito nel tempo: ha introdotto la presunzione legale di subordinazione per i lavoratori delle piattaforme digitali.
Come avevamo già ricostruito nel primo articolo citato, il percorso è lungo quasi un decennio.
Nel 2018 i Tribunali di Torino e di Milano negarono ai rider ogni tutela subordinata per l’assenza di turni e orari imposti. La Corte d’Appello di Torino ha corretto la rotta nel 2019 e ha riconosciuto ai rider le tutele del lavoro subordinato, stabilendo che fosse applicabile il Jobs Act, che estende alle collaborazioni organizzate dal committente anche quando il rapporto non configura subordinazione in senso stretto (art. 2 del D.Lgs. 81/2015).
La Cassazione ha fissato il principio cardine con la sentenza Foodinho (Cass. n. 1663/2020) e chiarito che l’art. 2 del Jobs Act non crea un tertium genus, cioè un nuovo tipo di rapporto di lavoro, ma disciplina le tutele subordinate quando ricorra l’etero-organizzazione, a prescindere da tempi e luoghi. La sentenza Cass. n. 28772/2025, di nuovo su Foodinho, ha precisato che l’autonomia del rider nella fase di costituzione del rapporto non esclude l’etero-organizzazione nella fase di esecuzione.
L’art. 12 della nuova legge recepisce questo principio e lo trasforma in regola generale.
La presunzione di subordinazione, cosa cambia in concreto
Quando una piattaforma digitale controlla, direttamente o tramite algoritmi:
- i tempi di lavoro;
- i compensi;
- gli accessi dei propri fornitori di servizi;
scatta automaticamente una presunzione di subordinazione: la legge presume che il lavoratore sia un dipendente, salvo prova contraria della piattaforma.
Non è più necessario dimostrare caso per caso la dipendenza economica o l’inserimento nell’organizzazione aziendale, ma è sufficiente che il sistema algoritmico gestisca queste tre variabili in modo determinante.
Fino alla nuova legge il lavoratore doveva dimostrare la propria subordinazione con grande fatica e raccolte documentali complesse. Ora spetta alla piattaforma dimostrare l’eventuale autonomia del collaboratore e fornire la prova contraria, ma il cambio di prospettiva è significativo e riduce lo svantaggio dei rider.
Le altre tutele operative dal 1° luglio 2026
Le nuove tutele introdotte dalla Legge 112/2026 sono già in vigore dal 1° luglio 2026 e riguardano:
- l’identità digitale certificata, con accesso alle piattaforme solo tramite SPID, CIE o CNS;
- l’unicità dell’account, con un solo profilo per codice fiscale e divieto assoluto di cessione delle credenziali;
- il diritto alla spiegazione delle decisioni automatizzate che riguardano il lavoratore;
- il diritto al riesame umano in caso di decisione automatizzata pregiudizievole.
È previsto inoltre l’obbligo di formazione specifica da erogare, da parte del committente/datore di lavoro, entro 30 giorni dalla prima prestazione. Il mancato completamento del percorso formativo e la prosecuzione del rapporto oltre tre mesi comportano una sanzione al committente da 800 a 2.400 euro.
Dal 1° luglio 2026 il committente deve consegnare il Libro Unico del Lavoro con l’indicazione dell’importo mensile erogato e del numero di consegne effettuate, aumentando la trasparenza economica e la tracciabilità del lavoro svolto.
Un quadro più solido, ma con questioni ancora aperte
Il quadro normativo è ora più solido e prevede maggiori tutele, ma restano alcune criticità come l’obbligo di conservare i dati sui «rifiuti» di consegna, che non ha un contenuto tecnico definito; il rinvio all’Autorità europea del lavoro, privo di un soggetto chiaramente individuato; la tassazione agevolata sulle mance, riservata ai soli rider subordinati e non riconosciuta agli autonomi.
Per i rider che ancora formalmente sono inquadrati come lavoratori autonomi, la presunzione introdotta dalla Legge 112/2026 rappresenta uno strumento concreto per valutare la propria posizione e, ove ne ricorrano i presupposti, per far valere i propri diritti.
