Con la sentenza del 7 maggio 2026 resa nella causa C-747/22, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sul delicato equilibrio tra la sovranità degli Stati membri nella gestione del welfare e il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dal diritto dell’Unione. Il caso, originato dal rinvio pregiudiziale del Tribunale di Bergamo, vedeva contrapposti un beneficiario di protezione sussidiaria e l’INPS, che aveva revocato il reddito di cittadinanza al cittadino straniero per mancato soddisfacimento del requisito di residenza decennale (di cui gli ultimi due anni continuativi) previsto dal decreto-legge n. 4/2019.
Uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia riguarda la qualificazione giuridica della misura nazionale. L’INPS e il governo italiano sostenevano che il reddito di cittadinanza non fosse una mera prestazione assistenziale, bensì una misura complessa di politica attiva del lavoro volta all’inclusione sociale, e che pertanto sfuggisse agli obblighi di parità previsti dalla Direttiva 2011/95/UE che riporta le “norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta”.
La Corte ha chiarito che la misura in esame possiede una natura composita: rientra nell’articolo 26 della Direttiva, che disciplina l’accesso all’occupazione dei titolari di protezione internazionale, poiché condiziona il beneficio a percorsi di riqualificazione e servizi di consulenza per l’impiego. Rientra al contempo nell’articolo 29 della medesima Direttiva, che regola il diritto di accedere a strumenti di assistenza sociale, trattandosi di una misura volta a contrastare la povertà e l’esclusione sociale attraverso un sostegno al reddito minimo per i nuclei indigenti.
La complessità di una misura, ha stabilito la Corte, non può essere invocata per sottrarla all’applicazione del diritto dell’Unione.
Il cuore della decisione risiede nell’analisi del requisito di residenza decennale, di cui gli ultimi due anni continuativi, al quale la norma subordina l’accesso al beneficio. La Corte richiama il principio generale di uguaglianza sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE: una norma apparentemente neutra può risultare discriminatoria quando colpisce in misura sproporzionata una determinata categoria di persone.
Nel caso in esame, sebbene la disposizione introdotta dal decreto-legge n. 4/2019 si applichi indistintamente a cittadini italiani e stranieri, il giudice del rinvio aveva evidenziato dati statistici difficilmente contestabili: solo lo 0,48% dei cittadini italiani non soddisfaceva il requisito nel periodo considerato, contro il 56% dei beneficiari di protezione internazionale. Esigere un legame di così lunga durata con il territorio è strutturalmente più gravoso per chi è fuggito dal proprio paese e ha avviato il percorso di integrazione solo di recente.
La Corte ha respinto fermamente gli argomenti volti a giustificare la norma in base alla necessità di un “radicamento territoriale” o alla limitatezza delle risorse economiche. I giudici europei, in particolare, hanno ricordato che:
La Grande Sezione ha quindi dichiarato che gli articoli 26 e 29 della Direttiva ostano a una normativa nazionale che subordina l’accesso a misure di contrasto alla povertà a un requisito di residenza quale quello previsto dal decreto-legge n. 4/2019.
La sentenza riafferma il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e si inserisce nell’orientamento consolidato della Corte volto a garantire l’effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale.
La pronuncia ha ricadute immediate: il requisito di residenza decennale non può essere opposto ai titolari di protezione internazionale per negare l’accesso all’Assegno di Inclusione, che ha sostituito il reddito di cittadinanza. Chi si è visto revocare o negare il beneficio per questa ragione ha oggi argomenti giuridicamente fondati per agire in sede giudiziaria.