La tutela dei rider e degli altri lavoratori coinvolti dal fenomeno della gig economy, è nuovamente tornata al centro dell’attenzione grazie alle azioni della magistratura e dei sindacati.
Con l’espressione gig economy si intende un modello economico basato sulla gestione di lavoratori on demand per piccole prestazioni saltuarie e non continuative, gestite da piattaforme informatiche online.
Questi lavoratori offrono le loro prestazioni dietro compensi ridotti, normalmente calcolati a cottimo.
I rider in particolare, cioè gli addetti alle consegne e al trasporto del cibo on demand , lavorano attraverso piattaforme, come Deliveroo e Glovo, e vengono pagati a cottimo, in base al numero delle consegne.
Questi rapporti di lavoro sono stati oggetto delle recenti attenzioni della magistratura per la totale assenza di tutele sia sul lato della certezza di compensi che della continuità lavorativa quanto sul fronte della loro sicurezza personale.
A parte alcuni tentativi dei sindacati, di regolamentare i rapporti di lavoro tra i rider e le piattaforme attraverso la contrattazione collettiva, il fenomeno è quasi completamente deregolato se non si considera il contratto firmato tra una sigla sindacale datoriale e un sindacato dei lavoratori, tutt’ora molto contestato.
Le condotte dei datori di lavoro sono state considerate rilevanti sia sotto il profilo civile e lavoristico, per lo squilibrio contrattuale del trattamento economico, sia sotto il profilo penale, che indaga se lo sfruttamento di questi lavoratori configuri il reato di caporalato.
Il fenomeno si è imposto all’attenzione della cronaca, e come la stampa ha recentemente riferito: «Per il Pm, i 40.000 fattorini in Italia sarebbero pagati fino all’81% in meno di quanto previsto dalla contrattazione collettiva e fino al 76% in meno della soglia di povertà, numeri che hanno portato la società che gestisce la piattaforma, Foodinho srl, ad essere accusata di caporalato».
In attesa del recepimento, entro il 2026, della Direttiva europea 2024/2831 sul lavoro tramite piattaforme digitali che è stata approvata nel 2024, le uniche decisioni già prese sul tema sono quelle della Giustizia civile e giuslavoristica.
Tra queste la sentenza della Corte di Cassazione (n. 28772 del 31 ottobre 2025) si è pronunciata sul lavoro dei rider del food delivery e ha confermato e rafforzato un orientamento ormai consolidato.
La Suprema Corte ha stabilito che al contratto dei rider, anche se formalmente configurato come un lavoro autonomo, va applicata la disciplina del lavoro dipendente se sussistono determinate condizioni.
I requisiti per l’applicazione al rapporto di lavoro dei rider della normativa prevista per i dipendenti sono, in sintesi:
Le basi delle decisioni della Cassazione
Il cuore della decisione ruota attorno all’applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015.
La Corte ha ribadito che la norma non introduce una nuova fattispecie intermedia tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, ma costituisce una disciplina applicabile a quei rapporti che avrebbero potuto essere oggetto di pattuizione autonoma, ma che di fatto non lo sono stati.
Nel caso dei rider, sebbene siano formalmente qualificati come lavoratori autonomi, le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa impongono di assicurare loro alcune tutele proprie del lavoro subordinato in termini di sicurezza e di trattamento retributivo.
Questa dissociazione tra forma giuridica e disciplina sostanziale è il principio che, dal 2020 in poi, la giurisprudenza ha progressivamente consolidato, e che la sentenza del 2025 conferma senza margini di dubbio.
Le piattaforme di food delivery avevano sostenuto che l’utilizzo di mezzi propri da parte dei rider fosse un elemento distintivo del lavoro autonomo.
La Cassazione ha respinto con decisione questa argomentazione, ritenendola irrilevante: la disponibilità del mezzo non incide sulla disciplina applicabile quando il potere organizzativo appartiene al committente.
Allo stesso modo, il fatto che il rider abbia la libertà di rifiutare una corsa non incide sul suo ruolo subalterno.
Rifiutare una consegna implica infatti di ricevere meno ordini nei giorni seguenti perché genera un sistema punitivo da parte della piattaforma.
Le conseguenze pratiche di questo orientamento sono significative. La pronuncia chiarisce come devono essere catalogati questi rapporti e quali tutele spettano ai lavoratori:
e questo anche se il loro inquadramento formale è di collaboratori.
Nel caso deciso dalla sentenza citata, i rider hanno ottenuto il riconoscimento del diritto alla retribuzione prevista dal CCNL del settore terziario e le piattaforme sono state condannate al pagamento delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto.