Il decreto-legge sul lavoro entrato in vigore il 1° maggio 2026 e da subito ribattezzato «Decreto 1 maggio», introduce misure destinate a incidere in modo rilevante sulla gestione dei rapporti di lavoro.
Il provvedimento si muove su tre fronti principali:
Sul tema del salario, il legislatore ha scelto una strada già tracciata dai tribunali, ovvero quella di affidare alla contrattazione collettiva il compito di definire la soglia retributiva di riferimento. Il trattamento economico dei lavoratori sarà quindi legato ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Nei settori privi di una specifica contrattazione, si farà riferimento al contratto più affine all’attività esercitata.
Il decreto desta alcune importanti perplessità.
Innanzitutto non introduce un salario minimo legale, né prevede adeguamenti automatici delle retribuzioni inferiori ai parametri individuati. Ciò significa che se un lavoratore riceverà un trattamento retributivo inferiore al “salario giusto”, non scatterà nessun automatismo ma sarà ancora necessario ricorrere alle vie legali e ottenere una pronuncia del Tribunale che accerti il suo diritto a una retribuzione maggiore.
Il decreto introduce inoltre una misura specifica per i casi di mancato rinnovo della componente economica dei CCNL: trascorsi dodici mesi dalla scadenza, è previsto un adeguamento retributivo provvisorio pari al 30% della variazione dell’indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato (IPCA). Tale meccanismo appare inadeguato perché consente solo un recupero parziale del potere d’acquisto durante il periodo di vacanza contrattuale; proprio la modestia dell’incremento potrebbe finire per disincentivare le associazioni datoriali dal procedere tempestivamente al rinnovo del contratto.
Resta infine da capire quale margine di valutazione manterrà il giudice nei casi in cui il salario previsto dai contratti nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale risulti concretamente inadeguato, come avvenuto nel settore della vigilanza privata. Ci si chiede, in sostanza, se in queste ipotesi il giudice conserverà la possibilità di applicare direttamente il principio di sufficienza della retribuzione sancito dall’art. 36 della Costituzione.
Il Decreto Primo Maggio stanzia risorse pubbliche significative per incentivare le imprese alle assunzioni a tempo indeterminato.
Le misure principali sono tre:
L’accesso agli sgravi e ai contributi richiede una verifica puntuale dei requisiti soggettivi e temporali. Le istruzioni operative di INPS e Ministero del Lavoro non sono però, ad oggi, ancora disponibili.
Quello sulla lotta al caporalato è forse il punto più atteso del provvedimento.
Il Decreto interviene sulle forme di sfruttamento lavorativo tipiche della gig economy, il modello economico basato sulla gestione di lavoratori on demand per prestazioni saltuarie gestite da piattaforme informatiche online.
[Ce ne siamo occupati in questo articolo].
Anche questa parte del provvedimento, tuttavia, sembra poco incisiva. Anzitutto perchè il decreto punta molto sulla trasparenza degli algoritmi e sulle regole formali, tralasciando invece di adottare i necessari interventi di carattere strutturale (come salari, organizzazione del lavoro, potere contrattuale). Il provvedimento, inoltre, omette di prevedere strumenti realmente coercitivi in caso di violazione degli obblighi introdotti da parte delle aziende, con il rischio che tali obblighi rimarranno, di fatto, inattuati.