Il sistema d’ingresso per motivi di lavoro in Italia, disciplinato dal Decreto Flussi, e le relative criticità sono stati già oggetto di più di un approfondimento su questo blog.
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Una delle situazioni più critiche in cui può trovarsi un immigrato arrivato in Italia per lavorare, con regolare nulla osta, è quella che il datore di lavoro, pur avendo inizialmente richiesto il lavoratore, non si renda effettivamente disponibile ad assumerlo.
Questa situazione accade purtroppo di frequente e in questi casi la Pubblica Amministrazione procede alla revoca del nulla osta già rilasciato. Il cittadino straniero si trova a quel punto nell’impossibilità di ottenere un permesso di soggiorno in Italia e di fatto in una situazione di soggiorno irregolare.
La situazione – già seria – può essere aggravata dal fatto che spesso i cittadini stranieri sono costretti, per ottenere il nulla osta al lavoro e il conseguente visto di in ingresso in Italia, ad avvalersi di intermediari, sopportando i costi, spesso elevati.
Dopo un lungo e costoso viaggio, contando sul lavoro promesso, lo straniero non può regolarizzare la propria posizione ed è costretto a fare rientro nel Paese di origine. In questi casi il cittadino straniero può presentare un ricorso al TAR entro 60 giorni, con l’assistenza di un avvocato, per annullare il provvedimento.
La giurisprudenza che fino ad oggi ha affrontato casi come questi ha espresso orientamenti contrastanti sulla legittimità della revoca del nulla osta al lavoro stagionale nei casi come quello descritto, in cui il rapporto di lavoro non viene instaurato per l’improvvisa indisponibilità del datore.
Due recenti sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali, rispettivamente del Lazio (Latina) e della Campania (Napoli), sono significative.
La sentenza n. 839/2025 del TAR Lazio (Latina) analizza il caso di alcuni cittadini del Bangladesh entrati regolarmente in Italia, i cui nulla osta sono stati revocati poiché la società datrice di lavoro ha dichiarato l’indisponibilità ad assumerli per sopravvenuti motivi economici.
Il Collegio laziale sposa un’impostazione rigorosa e definisce la revoca un atto vincolato.
Secondo questa impostazione, il nulla osta è rilasciato esclusivamente per l’assunzione presso uno specifico datore di lavoro; se il contratto non viene sottoscritto, il provvedimento perde efficacia.
Il TAR Lazio stabilisce che:
Di segno opposto è la sentenza n. 7323/2025 del TAR Campania (Napoli). In questo caso la revoca era stata disposta per un’altra ragione. Il datore di lavoro infatti non si era presentato per la firma del contratto a causa della mancanza di requisiti reddituali.
Il lavoratore però si era attivato autonomamente trovando un nuovo impiego stagionale presso un’altra azienda.
Il TAR Campania ha quindi annullato la revoca ritenuta sproporzionata.
Il ragionamento del Giudice campano si fonda su principi di equità:
Mentre quindi il TAR Lazio interpreta il sistema dei flussi come un meccanismo rigido dove il lavoratore è indissolubilmente legato al primo datore, il TAR Campania propone una lettura costituzionalmente orientata, dove la proporzionalità e l’effettiva integrazione lavorativa prevalgono sul formalismo burocratico.
Il Consiglio di Stato stesso ha emesso sentenze di segno opposto su casi simili. Non possiamo che attendere quindi nuove sentenze che risolvano il contrasto interpretativo ponendo fine alla situazione di incertezza nella quale si vengono a trovare, senza loro colpa, numerosi cittadini migranti nel nostro Paese.