Il turno di reperibilità notturno è orario di lavoro e prevede una retribuzione adeguata. Così ha ribadito la Corte di Cassazione, chiamata a decidere sul ricorso presentato da un educatore impiegato da una Cooperativa sociale. L’ordinanza del 23 aprile 2025, n. 10648, esprime con molta chiarezza, due principi fondamentali che regolano, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, la reperibilità notturna e la sua retribuzione:
L’art. 1 del D. Lgs. 66/2003 contiene la definizione: «Si intende per orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni».
A differenza di altri istituti del diritto del lavoro, l’orario di lavoro non è definito dalla Costituzione che lo richiama nell’art. 36 e rimette al legislatore di fissare la durata massima della giornata di lavoro e sancisce il diritto irrinunciabile al riposo settimanale e alle ferie.
Il concetto di orario di lavoro ha comunque subito cambiamenti nel tempo e ha seguito l’evoluzione storica della legislazione, finendo per comprendere, grazie alla elaborazione della giurisprudenza, momenti della giornata lavorativa quali il tempo di spostamento, il tempo tuta, il tempo mensa e, anche grazie all’ordinanza citata, il turno di reperibilità.
Per usare le parole della Corte: «la definizione di orario di lavoro va intesa in opposizione a quella di riposo».
Il turno di reperibilità notturna non costituisce necessariamente lavoro straordinario notturno, lo ha ricordato la Cassazione richiamando le normative europee e nazionali.
In questo particolare caso, il contratto collettivo di comparto prevede una retribuzione poco più che simbolica per il dipendente in reperibilità notturna.
La retribuzione invece deve essere proporzionata sufficiente e dignitosa. Il contratto collettivo può prevedere una retribuzione specifica e commisurata alle esigenze del settore, ma va disapplicato dal Giudice se non rispetta questo principio, costituzionalmente garantito.
Anche se durante la reperibilità il lavoratore non compie effettivamente mansioni, se non in casi di emergenza o di necessità, bisogna considerare che il suo tempo è totalmente dedicato alle esigenze dell’attività lavorativa e quindi vanno retribuite secondo i principi di proporzionalità citati dalla Corte e già ribaditi in numerose altre pronunce.
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