Il lavoro domenicale, anche nell’ipotesi che al lavoratore venga concesso un riposo compensativo, deve essere retribuito con un quid pluris rispetto al normale compenso.
La Corte di Cassazione se ne è occupata con la sentenza n. 31712/2024 del 10 dicembre 2024 pronunciata su un contenzioso promosso, con l’assistenza di BGP studio legale, in favore di alcuni lavoratori assunti come pulitori turnisti presso un sito aeroportuale e inquadrati al II o al III livello del CCNL Multiservizi.
I lavoratori in questione lavoravano, a scalare, tutti i giorni della settimana, comprese le domeniche, ma non beneficiavano di condizioni economiche o contrattuali favorevoli. Il lavoro prestato nelle giornate di domenica veniva in sostanza retribuito come lavoro ordinario, senza alcuna maggiorazione.
Ai sensi dell’art. 40 del CCNL Multiservizi, infatti, la domenica viene considerata come un normale giorno lavorativo, con la sola garanzia della fruizione del riposo settimanale in un giorno diverso (riposo compensativo).
La disposizione non contempla benefici economici per l’attività prestata alla domenica, né altre misure volte a compensare la particolare gravosità delle prestazioni lavorative del giorno festivo dedicato al riposo, al recupero delle energie e alla coltivazione di relazioni e interessi personali.
La contrattazione collettiva di settore non prevede, per esempio, che i lavoratori turnisti possano godere di un numero di riposi annui complessivamente superiore ai colleghi che lavorano “a giornata” e non sono tenuti a lavorare alla domenica.
La contrattazione non prevede nemmeno l’erogazione di una “indennità di turno”.
La retribuzione oraria riconosciuta ai lavoratori turnisti è identica a quella spettante ai colleghi che non sono tenuti a rendere le proprie prestazioni alla domenica.
Questi lavoratori, hanno ritenuto ingiusto questo trattamento e si sono rivolti al nostro studio legale per promuovere il contenzioso sul quale infine si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza citata.
Il Tribunale di Busto Arsizio ha accolto il loro ricorso e condannato la società a corrispondere una maggiorazione del 30% rispetto alla ordinaria retribuzione giornaliera per il lavoro domenicale.
Questa sentenza è stata confermata anche in sede di appello.
La Corte d’Appello, inoltre, ha evidenziato l’irrilevanza del riposo compensativo e ha disposto che la prestazione domenicale venisse compensata attraverso una maggiorazione sulla retribuzione ordinaria.
A seguito dell’impugnazione proposta dalla società contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano, la Suprema Corte ha confermato quanto statuito dai giudici di secondo grado.
Nel condividere la valutazione sulla fondatezza della pretesa avanzata dai lavoratori, hanno ribadito che il riposo compensativo è di per sé insufficiente a compensare il disagio che consegue al lavoro domenicale: «La pronuncia impugnata si pone (espressamente) in continuità con quanto affermato in materia da questa Corte (Cass. n. 21626/2013, n. 24682/2013, n. 12318/2011, n. 2610/2008), ossia che il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell’ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici, salva restando l’applicabilità della disciplina contrattuale collettiva più favorevole; dunque, il lavoratore che presti la propria attività nella giornata di domenica, ha diritto, anche nell’ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, ad essere in ogni caso compensato, per la sua particolare penosità, con un quid pluris».
In conclusione la Corte di Cassazione, ha valorizzato il diritto dei lavoratori tenuti a prestare la propria attività di domenica a ricevere un trattamento compensativo dello specifico disagio che ne consegue.
È anche tornata a ribadire l’importante principio già affermato dalle Sezioni Unite in una precedente pronuncia (Cass. Civ. Sezioni Unite, sentenza n. 10513/1991).
Perché si possa richiedere una maggiorazione per compensare la maggiore gravosità del lavoro domenicale, devono esistere delle connotazioni differenziate tra lavoratori turnisti e lavoratori non turnisti, devono cioè essere attribuiti un supplemento di paga o comunque dei “vantaggi e benefici di diversa natura, che valgano a differenziare il loro complessivo trattamento economico – normativo rispetto a quello dei lavoratori che usufruiscono del riposo”.