Separazione personale coniugi – cittadini extracomunitari
In presenza di elementi di transnazionalità – essendo le parti cittadini albanesi – in merito alla pronuncia relativa allo status trova applicazione il Reg. CE 2201/2003 (c.d. Bruxelles II-bis) che ha carattere prevalente sulle norme interne anche di diritto internazionale privato tutte le volte che, sulla scorta delle disposizioni in esso contenute, è possibile individuare il giudice “competente” all’interno di uno Stato membro; infatti, ai sensi dell’art. 7 e 14 Reg. CE 2201/2003 le norme sulla giurisdizione stabilite dalla lex fori restano applicabili soltanto in via residuale quando nessun giudice di uno Stato membro sia competente a norma degli artt. 3, 4 e 5 del Reg. CE 2201/2003. Sussiste pertanto la giurisdizione del Tribunale italiano ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) (quinto trattino) Reg. 2201/2003 in quanto Tribunale nel cui circondario era posta la residenza abituale dell’attrice da più di un anno precedente l’introduzione del giudizio. Per residenza abituale deve intendersi il luogo in cui l’interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica, essendo rilevante, sulla base del diritto comunitario, ai fini dell’identificazione della residenza effettiva, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa alla data di proposizione della domanda (Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 3680 del 17/02/2010). (Tribunale di Varese, sentenza n. 520/2022 del 9.5.2022)