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Il trattamento retributivo previsto dal CCNL Vigilanza Privata non rispetta l’art. 36 della Costituzione

01 Aprile 2026

La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 883/2025 pubblicata il 2 febbraio 2026, ha aggiunto un tassello fondamentale nel consolidamento della giurisprudenza relativa all’adeguatezza salariale.

Questa pronuncia si concentra sul settore della vigilanza privata. La controversia riguardava il ricorso di una lavoratrice impiegata come Guardia Particolare Giurata (GPG), (assistita dallo Studio legale BGP), e una nota società di vigilanza.

 

La insufficienza del salario contrattuale del settore vigilanza

Il caso nasce dal ricorso della lavoratrice perché il trattamento retributivo previsto dal CCNL Vigilanza Privata (livelli 6, 5 e 4) è inferiore ai minimi previsti da contratti collettivi di settori affini e addirittura al di sotto della soglia di povertà assoluta indicata dall’ISTAT per il periodo di riferimento.

Il Tribunale di Busto Arsizio aveva accolto in parte la domanda e dichiarato la nullità delle clausole retributive del CCNL di settore.

Di conseguenza ha condannato l’azienda al pagamento di differenze retributive basate sul parametro del CCNL Multiservizi (II livello).  In secondo grado la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza in commento, ha confermato integralmente tale decisione.

Il superamento del salario tabellare tramite l’art. 36 Cost.

Uno degli aspetti giuridicamente più rilevanti della sentenza è il ribaltamento della presunzione di conformità del salario stabilito dai sindacati rispetto al dettato costituzionale. La Corte d’Appello ha richiamato la giurisprudenza della Cassazioen (Sentenza n. 27769/2023), e chiarito che il giudice ha il potere-dovere di discostarsi dai minimi tabellari quando questi contrastano con i criteri di proporzionalità e sufficienza.

In particolare, la Corte d’Appello ha evidenziato che la retribuzione erogata dalla società di vigilanza non era idonea a garantire alla lavoratrice un’esistenza libera e dignitosa. Il salario infatti oscillava tra i 739 e i 943 € netti mensili.

La decisione ha inoltre escluso l’incompatibilità delle mansioni di guardia giurata svolte dalla lavoratrice con quelle proprie di contratti collettivi di settori affini utilizzati come parametro (ad esempio il CCNL Multiservizi).

Il fatto che la lavoratrice svolgesse mansioni di vigilanza armata, e non di semplice vigilanza e/o controllo «rende ancor più evidente» a parere della Corte «l’inadeguatezza del trattamento salariale riservato dal CCNL Vigilanza Privata alle GPG che svolgono attività di vigilanza armata e ciò con particolare riferimento al profilo della proporzionalità alla qualità del lavoro prestato, essendo tale trattamento d’importo notevolmente inferiore rispetto a quello assicurato dagli altri CCNL di settori affini (quali il CCNL Multiservizi, il CCNL Proprietari di Fabbricati e il CCNL Terziario) a lavoratori che svolgono mansioni di vigilanza generiche e, come tali, seppur analoghe, in quanto rientranti nel medesimo genus della sorveglianza, meno qualificate (là dove l’insufficienza del trattamento in discussione ad assicurare alla lavoratrice un’esistenza libera e dignitosa è dimostrata dall’essersi lo stesso sempre collocato, nelle annualità considerate, al di sotto della soglia di povertà assoluta)».

L’utilizzo di parametri esterni e il criterio ISTAT per determinare il salario

La sentenza ha quindi confermato la correttezza dell’utilizzo di parametri esterni per determinare il giusto salario. Questi parametri includono:

  • Confronto tra i contratti. Sotto questo profilo è stata rilevata una sproporzione fino al 30% rispetto al CCNL Commercio e al 22% rispetto al CCNL Multiservizi per mansioni analoghe o meno qualificate.
  • Indici ISTAT. Nel caso di specie è stato accertato che il salario percepito era sistematicamente inferiore alla soglia di povertà assoluta per un nucleo familiare monocomponente in Lombardia.

La scelta di applicare il Contratto collettivo nazionale (CCNL) Multiservizi (II livello) è stata ritenuta corretta perché rappresenta un parametro prudenziale e garantisce il rispetto dell’art. 36 Cost. con il minor scostamento possibile dal contratto scelto dalle parti, tutelando al contempo le esigenze economiche e la dignità del lavoratore.

La Corte d’Appello di Milano ha dunque riaffermato che l’autonomia collettiva non può derogare ai principi costituzionali di dignità umana. La sentenza ha inoltre sancito che un lavoro full-time non può tradursi in una condizione di indigenza, legittimando l’intervento del giudice per integrare trattamenti retributivi che, pur legalmente pattuiti, risultano socialmente e costituzionalmente inaccettabili.

 

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