Il 30 ottobre 2025 il senato italiano ha approvato in via definitiva la riforma della giustizia (clicca qui per leggere il testo approvato).
La votazione della riforma, che modifica 7 articoli della Costituzione, è stata approvata in parlamento da una larga maggioranza, senza tuttavia raggiungere quella qualificata dei due terzi.
Il testo, secondo quanto previsto dall’articolo 138 Costituzione, sarà quindi sottoposto al referendum costituzionale confermativo i prossimi 22 e 23 marzo. Sebbene la riforma venga presentata come un passo verso maggiore efficienza e trasparenza, un’analisi attenta del testo solleva dubbi rilevanti sulla sua capacità di rafforzare l’equilibrio tra i poteri dello Stato e l’indipendenza della magistratura.
Il cardine della riforma è la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.
È utile ricordare che il nostro ordinamento ha già superato da tempo il modello inquisitorio: con il codice di procedura penale del 1988, l’Italia, nel superare il modello inquisitorio del precedente codice Rocco, di epoca fascista, ha adottato un sistema accusatorio, fondato proprio sulla distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti, garantita da norme procedurali e da principi costituzionali consolidati.
Attualmente la possibilità di passare da una funzione all’altra è molto residuale, potendo avvenire una sola volta nei primi dieci anni di carriera, e non rappresenta un problema concreto: secondo i dati forniti dalla prima presidente della Cassazione, negli ultimi cinque anni, meno dell’1% dei magistrati requirenti ha scelto di diventare giudicante e percentuali ancora inferiori si registrano nel percorso inverso.
L’obbligo di scegliere il ruolo in modo definitivo fin dal concorso, come previsto dalla riforma, non appare quindi una risposta a una criticità reale. Al contrario, rischia di irrigidire il sistema senza offrire benefici tangibili al cittadino.
Il progetto prevede inoltre la creazione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura:
La divisione, di per sé, potrebbe essere coerente con la logica della separazione dei ruoli; tuttavia, il meccanismo di nomina dei componenti, che avverrà tramite sorteggio, suscita significative perplessità.
La scelta di ricorrere al sorteggio, sia interno sia esterno alla magistratura, ridurrà il infatti il peso degli operatori del diritto nei processi di autogoverno e introdurrà un elemento di casualità difficilmente compatibile con la delicatezza delle funzioni del CSM. Un organo chiamato a gestire carriere, assegnazioni e valutazioni di professionalità necessita di competenze solide e verificabili, non affidate al caso. Basti pensare che in nessun altro settore, pubblico o privato, verrebbe ritenuto accettabile – o anche solo sensato – il sorteggio di membri destinati a svolgere ruoli altrettanto delicati e importanti.
La riforma intende introdurre un organo disciplinare, chiamato Alta Corte disciplinare, incaricato di valutare e sanzionare eventuali abusi, negligenze o violazioni da parte dei magistrati. La costituzione di questo organo disciplinare, separato dai due CSM, aggiunge un ulteriore livello di frammentazione istituzionale e non appare risolvere alcun concreto problema del sistema vigente, rischiando invece di creare sovrapposizioni e incertezze interpretative.
Pur essendo presentata come riforma della giustizia, la proposta incide quasi esclusivamente sull’assetto costituzionale della magistratura, senza toccare gli aspetti che più incidono sull’efficienza dei processi: investimenti, digitalizzazione, semplificazione normativa, risorse agli uffici giudiziari, durata dei procedimenti.
Il rischio è dunque quello di modificare l’equilibrio tra i poteri dello Stato, con preoccupanti conseguenze che si rifletteranno sulla vita di tutti i cittadini.
Il referendum del 22 e 23 marzo offre a tutti i cittadini l’opportunità di pronunciarsi su un intervento che interessa il cuore del sistema giudiziario. Pur nella consapevolezza delle criticità che affliggono il nostro sistema giudiziario, questa riforma appare volta a indebolire garanzie e indipendenza invece di rafforzarle.
Per queste ragioni, riteniamo che un voto contrario rappresenti una scelta di tutela dell’equilibrio costituzionale e dell’autonomia della magistratura.