La Corte di Cassazione con una ordinanza pubblicata il 15 luglio 2025 [Scarica qui il formato .pdf] ribadisce il diritto dei piloti aerei all’inclusione delle voci retributive variabili nella loro retribuzione feriale.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, all’esito di una causa promossa da un gruppo di piloti di una famosa compagnia Low Cost, ha ribadito alcuni importanti principi in materia di retribuzione feriale spettante ai lavoratori.
I piloti, assistiti dallo studio legale BGP Avvocati avevano chiesto e ottenuto, dalla Corte di Appello di Milano, che la compagnia aerea fosse condannata a pagare le differenze retributive maturate sulla retribuzione corrisposta durante i periodi di ferie.
La compagnia aerea, infatti, in applicazione di una clausola del contratto collettivo vigente per il personale pilota assunto alle sue dipendenze, aveva escluso dal computo della retribuzione feriale alcune indennità variabili che compongono, invece, la retribuzione corrisposta durante gli ordinari periodi di lavoro.
La Corte d’Appello aveva riformato la sentenza di primo grado che aveva dato torto ai piloti e aveva accertato la nullità della norma contrattuale invocata dalla compagnia e il conseguente diritto dei lavoratori all’inclusione nella retribuzione feriale varie indennità variabili che costituiscono una parte significativa dello stipendio dei piloti.
Secondo la Corte dovevano essere corrisposte, anche durante le ferie, le seguenti indennità:
Queste voci dovevano essere incluse sulla base della media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie.
La Corte d’Appello ha motivato la sua decisione con il richiamo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE).
La decisione si basa sul presupposto che le indennità indicate abbiano una indubbia natura retributiva. Sono infatti intrinsecamente collegate all’esecuzione dei compiti del lavoratore/pilota e al suo status personale e professionale.
La Corte di Cassazione a cui si è rivolta la Compagnia aerea con ricorso, ha invece accolto la tesi dei piloti, assistiti da questo Studio e ha riaffermato alcuni importanti principi.
In primo luogo, la retribuzione dovuta durante le ferie annuali deve comprendere qualsiasi importo pecuniario legato all’esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore. In questo senso è stato interpretato dalla Corte di Giustizia UE l’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE.
La retribuzione feriale non deve avere un effetto dissuasivo, cioè non deve indurre i lavoratori a rinunciare al riposo annuale per non subire decurtazioni nel trattamento retributivo.
Un effetto dissuasivo si realizza proprio quando, nella retribuzione per i giorni di ferie sono esclusi alcuni importi compresi nello stipendio ordinario.
Anche se questi importi hanno natura variabile qualora siano correlati alla esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, devono essere inclusi nella retribuzione feriale.
L’incidenza dell’effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile e non a quella annuale.
Nei casi in cui la determinazione della retribuzione feriale è demandata alla contrattazione collettiva, questa deve essere conforme ai principi dettati dal diritto dell’Unione oltre che a quelli fondamentali dello Stato italiano e deve rispettare le prescrizioni normative minime.