Una recente sentenza del Tribunale di Varese, pronunciata il 31 marzo 2026, affronta una questione giuridica di notevole rilievo pratico e interpretativo: il diritto a percepire l’indennità di malattia a carico dell’INPS per chi, pur essendo già titolare di una pensione, intraprende un nuovo rapporto di lavoro.
Il caso nasce dal ricorso di una lavoratrice, assistita dal nostro studio legale, assunta con contratto part-time nel 2015, quando era già titolare di una pensione di vecchiaia. La lavoratrice, a causa di una seria patologia, era rimasta assente dal lavoro per circa sei mesi nel corso del 2018.
La società convenuta, dopo aver inizialmente erogato l’indennità di malattia, aveva provveduto a recuperare le somme tramite trattenute in busta paga, omettendo poi di corrispondere la quota a carico dell’INPS per il resto del periodo di assenza. La tesi della resistente si fondava su una lettura rigorosa della Circolare INPS n. 95bis del 2006, secondo cui ai soggetti già titolari di pensione non competerebbe il diritto all’indennità di malattia.
La società aveva persino ottenuto una conferma informale dall’Istituto previdenziale tramite il “cassetto previdenziale”, che sembrava avallare l’esclusione del trattamento per i pensionati che riprendono un’attività lavorativa.
Fondamentale nel giudizio è stata l’acquisizione della Circolare INPS n. 57 dell’11 marzo 2025, emessa dall’Istituto proprio per fornire chiarimenti definitivi su una materia caratterizzata da anni di incertezza. La giudice ha ritenuto anzitutto che tale circolare non costituisse una nuova norma (incappando nel divieto di retroattività), ma fosse un’efficace chiave interpretativa della disciplina già vigente.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che non esiste alcuna norma di legge che escluda i titolari di pensione dalla tutela della malattia se avviano un nuovo rapporto di lavoro.
I punti cardine del ragionamento giuridico sono stati i seguenti:
Nel caso di specie, essendo la ricorrente titolare di una pensione di vecchiaia — trattamento che l’ordinamento considera cumulabile con i redditi da lavoro — la giudice ha dichiarato il suo pieno diritto a percepire l’indennità richiesta, con conseguente condanna della società a effettuare il relativo pagamento.
Questa pronuncia riafferma un principio di equità: chi versa i contributi per la malattia, anche se già pensionato, ha il diritto di veder tutelato il proprio reddito lavorativo residuo in caso di evento morboso.