L’azienda sanitaria è tenuta ad assicurare la pausa mensa agli infermieri e a garantire l’effettiva interruzione dell’attività lavorativa, senza necessità di specifica richiesta da parte del lavoratore.
La Corte di Appello di Milano con la recentissima sentenza (depositata il 27.1.2025), ha condannato l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona.
A ventidue infermieri infatti è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da loro subito negli anni a causa della della mancata concessione, da parte dell’Azienda, della pausa mensa secondo le modalità previste dal contratto collettivo di settore (art.29 Ccnl integrativo 20.9.2001).
La notizia ha avuto il plauso dell’associazione sindacale Nursind che ne ha dato notizia sui propri canali.
Gli infermieri turnisti avevano lamentato di non essere stati messi in condizione di consumare il pasto presso la mensa aziendale né presso il reparto durante la pausa dovuta come intervallo di riposo durante il turno di lavoro.
L’articolazione in turno del loro orario di lavoro, infatti non contemplava un periodo di interruzione in cui gli infermieri turnisti potessero fruire della pausa mensa, ma questa scelta era funzionale unicamente all’esigenza aziendale di garantire continuità al servizio assistenziale prestato in reparto.
L’azienda dal canto suo -pur riconoscendo il diritto alla mensa- aveva sempre sostenuto di non aver concesso la pausa perché i lavoratori non ne avevano mai fatto espressa domanda.
La sentenza della Corte di Appello milanese, dopo aver aderito alla consolidata interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione della disciplina contrattuale collettiva in tema di diritto di mensa, ha ribadito che la pausa per la consumazione del pasto è collegata alla pausa psicofisica prevista dall’art. 8 D. lgs. 8 aprile 2003 n. 66.
Per questa ragione la pausa deve essere fruita in intervallo non lavorato e, dunque, va organizzata in una pausa all’interno del turno e non invece prima o al termine del turno stesso.
Questa modalità infatti non è conforme alla previsione dell’art.29 del Contratto Collettivo Nazionale.
La Corte d’Appello ha precisato due aspetti rilevanti fra loro connessi:
Il risarcimento del danno per mancata fruizione del diritto di mensa, liquidato con la sentenza, in favore degli infermieri ricorrenti, è stato determinato in via equitativa.
Il parametro di riferimento utilizzato per la determinazione del risarcimento è stato il costo convenzionale del pasto in mensa, pari ad € 5,16 a cui è stata detratta la quota di costo a carico del dipendente, moltiplicato per ogni giorno di effettiva presenza in servizio dei lavoratori, a decorrere dalla data di istituzione del servizio di mensa e comunque nei limiti della prescrizione decennale (prevista in caso di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.).