Nel nostro ordinamento è definito licenziamento ritorsivo quello intimato al lavoratore come rappresaglia per un comportamento che, pur essendo legittimo, è sgradito al datore di lavoro.
Il Tribunale di Varese, con la sentenza n. 2540/2025 ha dato ragione a un lavoratore difeso da questo studio legale, e, dopo aver dichiarato la nullità del licenziamento perché ritorsivo, lo ha reintegrato nel posto di lavoro.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Varese nella sentenza in commento, il lavoratore era stato licenziato appena sei giorni dopo aver contratto matrimonio. Il fulcro della vicenda risiedeva nel fatto che il licenziamento era avvenuto a seguito della rivendicazione, da parte del lavoratore, del proprio diritto di fruire del periodo di congedo previsto in caso di matrimonio. La relativa richiesta, infatti, era stata inizialmente approvata dal datore di lavoro e poi, inspiegabilmente e illegittimamente, revocata.
Il recesso era stato formalmente giustificato con ragioni inerenti l’attività produttiva, come:
La lettera di licenziamento, tuttavia, non chiariva in cosa consistesse la dedotta riorganizzazione aziendale, né i criteri in base ai quali il ricorrente era stato individuato come risorsa da estromettere.
Nel corso del giudizio, peraltro, era emerso chiaramente che la crisi di mercato non si fosse verificata e che la società aveva assunto altro personale subito dopo il licenziamento del lavoratore, dimostrando così che non fosse la necessità di ridurre il numero dei dipendenti il vero motivo del licenziamento.
In linea con la giurisprudenza di legittimità che il Giudice ha richiamato ampiamente nella sentenza, l’accertamento della nullità del licenziamento per motivo ritorsivo richiede che il motivo illecito addotto dal datore di lavoro sia determinante ed esclusivo, come previsto dall’articolo 1345 del Codice Civile.
Questo comporta innanzitutto la necessità che il giudice accerti con chiarezza l’insussistenza della causa che il datore di lavoro pone a fondamento del licenziamento, almeno sul piano formale. Questo è ricordato anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 9468 del 04/04/2019.
Nel nostro caso l’istruttoria aveva confermato pienamente la ricostruzione dei fatti sostenuta dal lavoratore licenziato.
Il congedo matrimoniale era stato approvato e di questo si aveva traccia sul gestionale aziendale, ma poi era stato revocato dalla società a soli 13 giorni dal matrimonio per “esigenze di servizio”.
A fronte della legittima rivendicazione del diritto al congedo da parte del lavoratore, il legale rappresentante dell’azienda aveva risposto con toni minacciosi, invitandolo a dimettersi.
Infine, a soli sei giorni dalla celebrazione del matrimonio, il datore di lavoro aveva intimato il licenziamento con le giustificazioni insussistenti già menzionate.
Il Giudice del lavoro, considerata la tempistica del recesso e l’insussistenza di qualsiasi causa oggettiva, ha concluso che il licenziamento fosse inequivocabilmente connotato da una natura ritorsiva, unica ragione giustificatrice della risoluzione del rapporto.
Il Tribunale, in applicazione della tutela di cui all’art. 2 Decreto Legislativo n. 23/2015, ha dunque dichiarato la nullità del licenziamento, ordinato l’immediata reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condannato la società al risarcimento del danno, quantificato in misura pari alle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.