La Corte di Cassazione nelle recentissime sentenze (n. 13932/2024, 14089/2024 e 13972/2024), pubblicate il 20 e 21 maggio, è tornata a pronunciarsi in merito alla questione della retribuzione feriale e, in particolare, alla necessaria equivalenza fra quest’ultima e la retribuzione percepita durante l’attività ordinaria di lavoro.
Dopo una serie di pronunce che erano già intervenute sul tema, nell’ambito del contenzioso promosso da dipendenti della compagnia ferroviaria Trenord, i giudici di legittimità hanno ora accolto anche le istanze avanzate da macchinisti e capotreno dipendenti di Trenitalia.
La Corte di Cassazione aveva già avuto occasione di esprimersi sulla nozione di retribuzione feriale nel corso di giudizi promossi dal personale navigante dello stretto di Messina e dal personale di volo di Alitalia CAI.
In Italia, il diritto alle ferie retribuite è disciplinato da:
L’insieme di queste norme sancisce il diritto di ogni lavoratore a godere di ferie annuali retribuite per un periodo pari ad almeno quattro settimane all’anno.
La Corte di Cassazione, nel ribadire i principi espressi in materia dai giudici comunitari e già richiamati nelle proprie precedenti pronunce, ha concluso che anche le indennità variabili rivendicate dai lavoratori Trenitalia debbano essere incluse nel calcolo della loro retribuzione feriale nella misura pari alla media di quelle percepite nell’arco dell’annualità antecedente il riposo.
La Corte motiva la decisione riconoscendo il collegamento esistente tra le indennità richieste e l’esecuzione delle mansioni tipiche del personale ferroviario, oltre alla loro correlazione con lo status professionale e personale dei lavoratori coinvolti.
Nella sentenza n. 13932/2024, in particolare, i giudici hanno affermato che anche l’indennità di scorta vetture eccedenti e le provvigioni per vendita di titoli di viaggio a bordo treno, corrisposte in via ordinaria al solo personale con qualifica di capotreno, rientrano tra gli emolumenti che devono essere considerati ai fini del computo della retribuzione feriale. Si tratta infatti, hanno precisato i giudici, di voci retributive corrisposte in via continuativa al personale mobile e correlate al disagio intrinseco della mansione.
Tutte e tre le pronunce hanno definitivamente chiarito che ai fini della valutazione dell’effetto dissuasivo vietato dalla normativa comunitaria, non è possibile confrontare la differenza retributiva mensile con quella annuale: «dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall’incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita».
Le decisioni della Corte di Cassazione avranno certamente un impatto significativo, oltre che sul trasporto ferroviario, su tutti quei settori nei quali la retribuzione dei lavoratori è composta in misura rilevante da elementi variabili, laddove questi vengano esclusi dal calcolo della retribuzione feriale. Se non vi sarà un adeguamento delle politiche retributive e un rinnovato impegno a rispettare i diritti dei lavoratori, sarà inevitabile l’aprirsi di nuovi filoni di contenzioso sul tema.
Lo Studio BGP Avvocati è fortemente coinvolto nel contenzioso promosso dal personale Trenitalia.
L’avv. Andrea Bordone, che insieme all’avv. Lorenzo Franceschinis difende numerosi lavoratori in procedimenti analoghi a quelli definiti dalla Corte di Cassazione, si rende disponibile a offrire il proprio supporto a chi ritenesse, anche alla luce delle recenti sentenze di legittimità, di subire un’ingiusta decurtazione della propria retribuzione feriale.
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