La riforma del 2023, nota come Decreto Cutro, ha rimosso alcune indicazioni esplicite in merito alla protezione speciale del cittadino straniero in Italia, tuttavia, la Cassazione ha chiarito che questa protezione rimane saldamente ancorata a radici più profonde, ossia agli obblighi costituzionali e internazionali.
La protezione complementare continuerà a trovare applicazione quando lo straniero sia effettivamente radicato sul suolo italiano e questo criterio dovrà essere valutato tenendo in considerazione il contesto dal quale il cittadino straniero proviene.
Questo è il senso della sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, n. 29593 pubblicata il 10 novembre 2025, pronunciata in risposta a un rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Venezia.
Un cittadino senegalese ha chiesto la protezione (asilo) alla Commissione territoriale competente al momento del suo arrivo sul nostro territorio.
La domanda è stata presentata per ottenere:
oppure, in via subordinata e alternativa, la protezione speciale (un tempo denominata umanitaria).
La Commissione territoriale ha respinto la sua domanda di protezione internazionale dichiarandola manifestamente infondata.
Dopo aver impugnato questo provvedimento negativo, il Tribunale di Venezia ha fatto alcuni distinguo: ha sostenuto che non ci fossero i requisiti per le protezioni maggiori (rifugiato e sussidiaria), ma, valorizzando l’elevato livello di radicamento sociale e lavorativo raggiunto dal cittadino straniero nel nostro territorio nazionale, ha valutato accoglibile la domanda subordinata relativa alla protezione complementare speciale.
La questione riguarda l’interpretazione della protezione speciale per i cittadini stranieri dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 20 del 2023, noto con il nome di “Decreto Cutro”, in memoria del tragico naufragio di migranti consumatosi sulle coste di quella località.
Il Decreto, modificato dalla Legge di conversione n. 50/2023, è entrato in vigore il 6 maggio 2023 e ha abrogato due periodi dell’art. 19 comma 1.1 del Testo Unico Immigrazione (III e IV paragrafo).
I paragrafi soppressi includevano la tutela della vita privata e familiare tra i motivi per il divieto di respingimento.
Il Tribunale ha per questa ragione sospeso il procedimento e chiesto alla Corte di Cassazione di fare chiarezza: la tutela della vita privata e familiare è dunque stata esclusa dall’ordinamento, o è comunque garantita in base ai trattati e gli obblighi internazionali (in particolare l’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – CEDU)?
La Corte di Cassazione ha stabilito che la protezione complementare (o speciale) continua a sussistere e include la tutela della vita privata e familiare dello straniero.
La Corte ricorda che il sistema italiano di protezione si articola su tre pilastri:
La Corte ha escluso che l’abrogazione dei periodi indicati dal Testo Unico possa ridurre i diritti dello straniero. Il resto delle norme richiama infatti gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano e li considera un limite insuperabile a ogni forma di allontanamento.
Tra questi obblighi rientra il diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e ancorato ai principi fondamentali della Costituzione italiana (articoli 2, 3, 10).
La protezione complementare è vista come il «necessario completamento del diritto d’asilo costituzionale» (articolo 10, comma 3, Cost.).
La Corte ha rigettato l’idea di una contrapposizione rigida tra i criteri della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e la giurisprudenza nazionale.
Il giudice nazionale deve operare in una logica di massima espansione delle garanzie, integrando i diversi livelli di tutela.
Nel farlo deve valutare proporzionalità e bilanciamento degli interessi da considerare in ogni singolo caso.
Questa valutazione richiede un’analisi comparativa tra:
L’integrazione sociale e lavorativa dello straniero nel territorio italiano, non è l’unico ed esclusivo fattore considerato, ma concorre a determinare la situazione di vulnerabilità meritevole di tutela.
Il fatto che il radicamento si sia sviluppato durante il tempo necessario per esaminare la richiesta di protezione non ne modifica il peso.
In questo senso la Corte si era già espressa in particolare con la sentenza a Sezioni Unite n. 24413 del 2021.
La Suprema Corte ha stabilito – in estrema sintesi- che la protezione complementare resti nonostante le modifiche apportate dal Decreto Legge Cutro.
Questa protezione può essere concessa se il cittadino straniero ha sviluppato un radicamento sul territorio nazionale così forte da far ritenere che un suo allontanamento violerebbe il suo diritto alla vita privata o familiare.
Unica eccezione sarebbe l’allontanamento dello straniero per prevalenti ragioni di ordine pubblico o sicurezza nazionale.
Questo principio deve essere applicato con rigore e umanità: la condizione di vulnerabilità e il radicamento deve essere effettiva e non solamente un desiderio o un obiettivo, ma va considerata l’estrema fragilità della persona coinvolta.