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La discriminazione sul lavoro va sempre sanzionata

03 Novembre 2025

La persona che subisce una discriminazione sul lavoro merita un risarcimento anche se non fornisce la prova che da quella discriminazione sia derivato un danno.
Lo ha confermato il Tribunale di Busto Arsizio, con una sentenza pronunciata lo scorso luglio 2025 in un giudizio promosso dal nostro studio legale.

Clicca qui per leggere la sentenza

La discriminazione sul lavoro si verifica quando un dipendente viene trattato in modo meno favorevole a causa di caratteristiche personali quali:

  • sesso
  • etnia
  • età
  • disabilità
  • religione o convinzioni personali
  • orientamento sessuale.

Normalmente si distinguono due tipi di discriminazione:

  • diretta:
    quando viene riservato un trattamento sfavorevole esplicitamente basandosi su caratteristiche personali (salario più basso o rifiuto di una promozione perché donna);
  • indiretta:
    quando le regole, i criteri o le prassi da tenere sul lavoro sembrano neutrali ma di fatto svantaggiano un lavoratore o un gruppo di lavoratori (ad esempio richiesta di flessibilità lavorativa che penalizza le madri).

Se il lavoratore prova in giudizio di aver subito un trattamento sfavorevole per una delle suddette cause, il datore di lavoro viene condannato alla cessazione del trattamento discriminatorio, alla rimozione degli effetti e al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.

In caso di discriminazione il rimedio legale applicabile ha però la funzione – oltre che di eliminare le condizioni di svantaggio e di risarcire la vittima – anche di dissuadere il datore di lavoro da altri comportamenti simili, anche indipendentemente dalla perdita subita dal lavoratore danneggiato.

La normativa comunitaria sulla discriminazione

La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti dalle varie direttive UE di diritto antidiscriminatorio.

Le direttive che si occupano di discriminazione per razza e origine etnica, di pari opportunità tra uomini e donne e in generale di parità di condizioni sul lavoro, pubblico e privato, prevedono espressamente che il rimedio contro le discriminazioni sia

  • effettivo
  • proporzionale
  • dissuasivo

Per garantire l’effettività della tutela riconosciuta occorre che il rimedio sia appunto anche  dissuasivo e non meramente simbolico.
Deve cioè essere idoneo a dissuadere la ripetizione della discriminazione e a prevenirla.

Questo approccio è stato confermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che, dal canto suo, ha avuto occasione di affermare che: «una sanzione meramente simbolica non può essere considerata compatibile con un’attuazione corretta ed efficace della direttiva» (sentenza 2.4.2013, causa C-81/12,) e che «La severità della sanzione deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare, in particolare, un effetto realmente deterrente …» (sentenza 15.4.2021, causa C-30/19,).

La normativa e giurisprudenza nazionale in materia di discriminazione sul lavoro

Il carattere dissuasivo del rimedio previsto dalla normativa unionale deve essere rispettato anche nel nostro ordinamento.
Alcune testimonianze normative dell’approccio dissuasivo si trovano nella formulazione degli artt. 4, comma 5, d. lgs. 215/03 e 4, comma 6, d. lgs. 216/03, oggi
abrogati, ma ripresi nel contenuto che qui interessa, dall’art. 28, comma 6, d. lgs. 150/2011.
Questa norma prevede infatti la liquidazione di un danno maggiorato nel caso che la discriminazione assuma un connotato ritorsivo.
La maggiorazione in quel caso, trova giustificazione nella funzione deterrente/sanzionatoria del danno e non semplicemente compensativa.

Anche nell’istituto dell’azione collettiva in caso di discriminazione collettiva si trovano i tratti distintivi  della prospettiva dissuasiva e non eminentemente riparatoria del rimedio.
In questo caso, il danno lamentato trascende la sommatoria dell’interesse dei singoli ed è strumentale alla stessa affermazione del principio di uguaglianza sostanziale.

Neppure, sotto tale profilo, va ignorato il significato della misura risarcitoria ora prevista dall’art. 28, comma 7, d. lgs. 150/2011, costituita dalla pubblicazione della decisione su quotidiano a tiratura nazionale a spese del convenuto
Essa infatti esprime l’idea di un rimedio deterrente e dissuasivo di carattere preventivo e generale, rivolto cioè addirittura alla collettività dei consociati.

La natura polifunzionale del risarcimento del danno è stata ormai dichiarata compatibile con l’ordinamento italiano dalla stessa Corte di Cassazione (S.U. n.16601 del 5.7.2017) che ha espressamente richiamato le numerosissime disposizioni legislative in vigore che costituiscono chiare ipotesi di risarcimento preventivo/sanzionatorio, affermando che: «accanto alla preponderante e primaria funzione compensativo riparatoria dell’istituto (ndr. della responsabilità civile), che immancabilmente lambisce la deterrenza, è emersa una natura polifunzionale (un autore ha contato più di una decina di funzioni), che si proietta verso più aree, tra cui sicuramente principali sono quella preventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva».
In particolare, la funzione dissuasiva del risarcimento del danno in tema di discriminazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.20819 del 21.7.2021 e la recente sentenza n.3488 del 11.2.2025.

La funzione dissuasiva viene ricondotta alla previsione normativa del risarcimento del danno non patrimoniale (art.28 D.lgs 150/2011) che, appunto interpretato alla luce dei principi della disciplina comunitaria, deve ritenersi «caratterizzato da una connotazione dissuasiva, tanto che può essere riconosciuto nei casi di discriminazione collettiva, anche in assenza di un soggetto identificabile.»

Ne consegue che, per la sua funzione dissuasiva, il danno morale, in caso di discriminazione, va liquidato anche se non adeguatamente provato tenuto conto “della disciplina specifica dettata dall’art. 28 del D.Lgs. n. 150/2011, che fa espresso riferimento al danno non patrimoniale; della risarcibilità di detto danno, da liquidare in via equitativa, nei casi in cui venga in rilievo la lesione di diritti costituzionalmente garantiti; del carattere anche dissuasivo di detto risarcimento, da riconoscere al fine di garantire l’effettività dei diritti riconosciuti dall’ordinamento eurounitario; della possibilità che il danno, seppure non in re ipsa, venga provato ricorrendo al ragionamento presuntivo, valorizzando la maggiore o minore gravità dell’atto discriminatorio e le ragioni che l’hanno determinato.”


di Paolo Perucco

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