Diritto previdenziale – indennità di maternità assistenti di volo
L’erronea liquidazione dell’indennità di maternità, prestazione previdenziale a carico dell’INPS, costituisce comportamento discriminatorio. Alla domanda giudiziale volta a conseguire il risarcimento del danno, in quanto domanda antidiscriminatoria, diversa per causa petendi e petitum da quella previdenziale, sono estranee le decadenze di cui alla legislazione speciale (art.47 DPR 639/70 e art.6 L.138/43). (Tribunale Busto Arsizio, sentenza n.81 del 6.3.2023 in fattispecie relativa a lavoratrice assistente di volo).
Alla domanda giudiziale volta a conseguire il risarcimento del danno conseguente alla erronea liquidazione dell’indennità di maternità, è estranea la decadenza di cui alla legislazione speciale (art.47 DPR 639/709) essendo essa riferibile alla prestazione previdenziale direttamente erogata da Inps e non anche a quella anticipata dal datore di lavoro rispetto alla quale non operano gli oneri di comunicazione dei termini e dei gravami esperibili sul provvedimento concernete la liquidazione. (Tribunale Busto Arsizio, sentenza n.266 del 7.8.2023 in fattispecie inerente lavoratrice assistente di volo).