Annullato il decreto prefettizio col quale era stato disposto l’allontanamento dal nostro Paese di un cittadino rumeno in quanto privo dei presupposti che, secondo la normativa nazionale, devono sussistere affinché il cittadino comunitario possa trattenersi sul territorio nazionale oltre i tre mesi. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento tramite il nostro studio legale, deducendo, tra l’altro, che la Pubblica Amministrazione non avesse adeguatamente motivato il decreto di allontanamento e, comunque, non avesse tenuto nella giusta considerazione il lungo lasso di tempo trascorso nel nostro Paese e la sua condizione di estrema fragilità, tanto sotto il profilo economico, quanto sotto quello dello stato di salute.
Il Giudice, ritenuto che, secondo quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria n. 2004/38 e in applicazione dei principi sanciti dagli articoli 2 e 32 Costituzione, “la complessa ponderazione del singolo caso vada estrinsecata nel provvedimento di allontanamento e che, in particolare, alla stregua della normativa comunitaria recepita, l’Autorità debba rifuggire da determinazioni fondate esclusivamente o principalmente su elementi di carattere tecnico-formale, ovvero di ordine economico prevedendo, infatti, che l’intervento del sostegno sociale non possa costituire motivo di automatica valutazione dell’assenza del diritto di soggiorno”, ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento impugnato essendo quest’ultimo privo di congrua motivazione (Tribunale di Milano, ordinanza del 9.5.2022 nella causa RG 33786/2021).