La protezione internazionale si articola nello status di rifugiato politico e nella protezione sussidiaria. Esiste poi una protezione cosiddetta complementare, regolata dal Testo Unico Immigrazione, definita “protezione speciale”.
Lo status di rifugiato politico trova la propria definizione nell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, integrata dal Protocollo relativo allo stato dei rifugiati sottoscritto a New York il 31 gennaio 1967, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge n. 95 del 14 febbraio 1970.
Rifugiato è, in sostanza, colui che non può tornare nel proprio Paese in quanto nutre un fondato timore di poter essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche, e non trova adeguata protezione nelle autorità di quel Paese.
Il nostro ordinamento prevede che le domande di protezione internazionale vengano esaminate da apposite Commissioni Territoriali che, valutati i fatti come narrati da chi ha fatto la domanda, può accoglierla (e quindi riconoscere una delle tre forme di protezione sopra menzionate) o respingerla. Contro l’eventuale diniego è possibile, per lo straniero, presentare un ricorso in Tribunale il quale, normalmente, procede ad una nuova audizione del richiedente.
Un giovane nigeriano ha richiesto protezione internazionale al nostro Paese perché perseguitato in quanto omosessuale.
Davanti alla Commissione territoriale ha raccontato di aver avuto una relazione con un altro studente durante gli anni universitari trascorsi in Nigeria (Edo State). All’ultimo anno di corso, i due, sorpresi in atteggiamenti intimi erano stati picchiati, arrestati e tenuti in prigione per 12 giorni, subendo anche violenze da parte della polizia.
Riuscito a fuggire grazie alla complicità di una guardia ha lasciato definitivamente la Nigeria temendo per la propria vita, lì infatti l’omosessualità è un reato punibile con il carcere.
La Commissione territoriale incaricata della fase amministrativa della procedura di riconoscimento, ha ritenuto credibile il racconto solo per quanto riguardava la nazionalità ma ha respinto la domanda nel merito. Gli elementi relativi all’orientamento sessuale e agli eventi narrati non sono infatti stati ritenuti credibili. In particolare, il diniego della Commissione si è basato sull’incapacità del richiedente di offrire un’analisi «sufficientemente articolata, sotto il profilo soggettivo ed emotivo», della scoperta della propria sessualità e sulla vaghezza del racconto riguardante la relazione, l’arresto, le violenze subite e la fuga.
Decidendo sul ricorso presentato dal richiedente grazie al patrocinio del nostro studio legale, il Tribunale ha ribaltato la decisione della Commissione e ha giudicato credibile il racconto sotto i due diversi profili della credibilità interna ed esterna.
La Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Milano ha emesso infatti un decreto che concede lo status di rifugiato al giovane, ritenendolo in pericolo di persecuzione in patria in quanto omossessuale. Ciò, peraltro, senza aver potuto procedere ad una nuova audizione personale del ricorrente.
Il racconto reso davanti alla Commissione è stato giudicato lineare, genuino e plausibile e corroborato da prove documentali.
La difesa ha infatti prodotto in giudizio alcuni documenti, quali:
Le critiche mosse dal Tribunale al metodo di giudizio applicato dalla Commissione sono particolarmente interessanti, oltre che condivisibili. Il Collegio ha chiaramente affermato che la valutazione della credibilità non può basarsi su nozioni stereotipate, come l’aspettativa di un racconto articolato del coming out. La libera scelta sessuale è infatti un profilo fondamentale della personalità umana e la sua manifestazione è complessa, variabile e basata sulla sensibilità individuale, come chiariscono sia le Linee Guida UNHCR che la giurisprudenza comunitaria e della Corte di Cassazione.
Con la sentenza n. 10790 del 21 aprile 2023 la Suprema Corte ha affermato, in proposito, quanto segue: «In tema di protezione internazionale […] la valutazione sulla credibilità del racconto del richiedente la protezione internazionale che dichiari di essere omosessuale non può in nessun caso essere condotta in relazione alle modalità con cui egli abbia riferito di essersi reso conto del proprio orientamento sessuale, o di averlo vissuto nella sua dimensione intima, o di aver deciso di manifestarlo, o non manifestarlo, all’esterno, in quanto la libera scelta sessuale costituisce uno dei principali profili in cui si realizza l’esplicazione della personalità umana».
Il Tribunale ha giudicato credibile l’orientamento sessuale del ricorrente anche alla luce di quanto confermato dalle fonti esterne (credibilità esterna).
In particolare il Collegio ha evidenziato come nei contesti in cui l’omosessualità costituisce motivo di discriminazione e emarginazione sociale, sia normale che si decida di tenere segreto il proprio orientamento, come peraltro confermato anche dalle Linee Guida UNHCR.
Il Tribunale ha accertato che in Nigeria intrattenere relazioni omosessuali è considerato reato, punibile con la reclusione fino a 14 anni, chiarendo come questo fatto possa senz’altro costituire, di per sè, un rischio di persecuzione.
La Corte di Cassazione, con una diversa sentenza, la n. 7438/2020, ha stabilito, in proposito, che la semplice previsione dell’orientamento sessuale come reato punibile con la reclusione costituisce una grave ingerenza nella vita privata che corrisponde alla nozione di persecuzione.
La criminalizzazione dell’orientamento sessuale costringe infatti gli omosessuali a violare la legge per vivere normalmente la propria sessualità. Tale condizione viola gravemente i loro diritti umani e configura un’oggettiva situazione di persecuzione.
Il decreto del Tribunale rappresenta un’applicazione rigorosa dei principi stabiliti dalla giurisprudenza europea e nazionale in materia di protezione internazionale basata sull’orientamento sessuale.
Due, in particolare, i passaggi cruciali della decisione:
In conclusione, il Tribunale ha correttamente accertato come il ricorrente fosse un soggetto a rischio effettivo di persecuzione nel Paese di origine a causa della sua appartenenza a un “particolare gruppo sociale” (quello delle persone omosessuali) e, come tale, lo ha riconosciuto meritevole della più ampia tutela da parte dello Stato italiano.