Se il patto di prova è nullo e il lavoratore viene licenziato per non averla superata, il licenziamento è illegittimo e il dipendente deve essere reintegrato nel suo posto di lavoro.
Questa, in sintesi, l’affermazione contenuta in una recente sentenza della Corte di Cassazione
(la n. 24201 del 29 agosto 2025).
Gli argomenti adottati a sostegno di questa decisione si basano sulle conseguenze di alcune pronunce giurisprudenziali e in particolare di una importante sentenza della Corte Costituzionale (la n. 128 del 2024) che ha risolto una contestazione di incostituzionalità sollevata nei confronti del Jobs Act (nome con cui è noto il Decreto Legislativo n. 23 del 2015).
Prima del Jobs Act il dipendente licenziato in assenza di un valido periodo di prova, avrebbe ottenuto, come esito di un ricorso, la reintegrazione nel posto del lavoro prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (attenuata dalla “Legge Fornero”).
Meglio fare un passo indietro e ricordare che il licenziamento individuale del lavoratore in Italia è consentito in casi tassativi:
Con l’entrata in vigore del Jobs Act (art.3 comma 1), al lavoratore licenziato ingiustamente ovvero senza che ricorrevano gli estremi della “giusta causa” e del giustificato motivo “soggettivo” o “oggettivo”, era riconosciuta una sola tutela indennitaria (ovvero il riconoscimento di una somma di denaro) ma non più la reintegrazione nel posto di lavoro.
La tutela della reintegrazione era infatti riservata (oltre che ai casi di licenziamento nullo, discriminatorio, verbale) solo per il licenziamento disciplinare (ovvero per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) nel caso specifico in cui il lavoratore dimostrava l’insussistenza del fatto materiale su cui era basato il licenziamento (art.3, comma 2).
Una pari tutela reintegratoria non era invece prevista nel caso equivalente riferito al licenziamento per giustificato motivo oggettivo ovvero quando il lavoratore dimostrava la insussistenza del motivo organizzativo posto a base del licenziamento.
Tale differenza è stata ritenuta iniqua dalla Corte costituzionale che, con la citata sentenza n.128 del 2024, dichiarando incostituzionale la legge, estendeva la tutela reintegratoria anche al caso di insussistenza del motivo nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione, il lavoratore ha dimostrato che il patto di prova fosse nullo.
Da questo fatto discende che l’assunzione va considerata definitiva sin dal suo inizio sicché il recesso unilaterale del datore di lavoro dal rapporto lavorativo così convertito deve rispettare i presupposti di legge in caso di licenziamento.
«Il recesso del datore di lavoro equivale quindi – sostiene letteralmente la Corte – ad un ordinario licenziamento soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo».
Se quindi il licenziamento è intimato in base ad un patto di prova dichiarato nullo, è un licenziamento fondato su un fatto insussistente e pertanto va sanzionato con la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
La Corte accomuna questo licenziamento per il mancato superamento di un patto di prova geneticamente nullo alla ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto di cui si è occupata la Corte Costituzionale e la più immediata conseguenza è che non sia applicabile l’ipotesi di indennizzo ma vada applicata invece, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.