Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, ha pronunciato una sentenza significativa (n.465/2025), che riguarda l’applicazione dell’art. 30, comma 4 ter, del D.lgs. n. 276/2003.
Questa norma presume che il datore di lavoro che operi il distacco di un lavoratore ad altra mansione o altra sede, abbia sempre l’interesse a farlo.
Tecnicamente si tratta di presunzione legale di sussistenza dell’interesse dell’impresa distaccante.
Ebbene il Tribunale, a fronte della vicenda di una lavoratrice che ha proposto ricorso, ha affermato che quella presunzione non legittima automaticamente il distacco, ma che debbono comunque ricorrere effettivamente i requisiti generali richiesti dalla legge per farlo.
Questi requisiti sono:
Il caso riguardo il distacco di una lavoratrice, commessa in un negozio, che è stato giustificato dall’impresa datrice di lavoro con motivi di carattere formativo, di organizzazione lavorativa/produttiva.
Il distacco veniva operato per la durata equivalente a quella del contratto di lavoro (a tempo determinato), a suo tempo sottoscritto fra la lavoratrice e la impresa distaccante.
L’art. 2104 del codice civile implica che il lavoratore subordinato operi esclusivamente nell’interesse e sotto la direzione del proprio formale datore di lavoro.
L’istituto del distacco è previsto dall’art. 30 del D.lgs. n. 276/2003 come circostanza eccezionale perché comporta una dissociazione tra le due figure del datore di lavoro formale e il fruitore effettivo della prestazione.
Con il distacco si consente di porre, temporaneamente, uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto perché eseguano una determinata attività lavorativa.
Le condizioni che legittimano il distacco sono:
Questo interesse non deve concretizzarsi nel mero corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui o nel risparmio sul costo del lavoro.
L’aspetto rilevante della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio riguarda in particolare l’aspetto dell’interesse al distacco.
Tra imprese legate tra loro da un contratto di rete, infatti, vige la presunzione dell’interesse del distaccante (ai sensi dell’art. 30, comma 4-ter del D.lgs. n. 276/2003).
Il contratto di rete, per far sorgere automaticamente la presunzione dell’interesse al distacco del dipendente, deve essere innanzitutto valido ed efficace.
Secondo la Circolare n.7/2018 dell’INL il contratto di rete deve aderire ai requisiti previsti dall’art. 3, co. 4-ter, del d.l. n. 5/2009:
In particolare il Tribunale di Busto Arsizio ha evidenziato che la presunzione legale dell’interesse del distaccante, in caso di contratto di rete di imprese, non legittima di per sé il distacco, ma costituisce «un presupposto di fatto da considerare nella valutazione della sussistenza dell’interesse del datore di lavoro distaccante».
Il Tribunale ha anche aggiunto che: «un mero legame tra datore di lavoro distaccante e soggetto distaccatario (come la mera appartenenza ad un gruppo o ad una rete), non è sufficiente a legittimare automaticamente il distacco di un lavoratore».
È necessario che sussistano gli altri requisiti di legittimit: temporaneità e interesse produttivo concreto e non di mera somministrazione.
Nel caso in esame la ricorrente è stata distaccata per l’intera durata del suo rapporto di lavoro.
Il che ha reso il suo distacco sostanzialmente definitivo.
Questo aspetto ha fatto venir meno il requisito dell’interesse del soggetto distaccante per la stessa ragione. Un distacco pari all’intera durata del rapporto non poteva nemmeno avere carattere formativo né essere legato a esigenze organizzative o produttive del datore di lavoro distaccante.
Per queste ragioni il Tribunale di Busto Arsizio ha accolto il ricorso presentato dallo studio BGP Avvocati Associati nell’interesse della dipendente e ritenuto illegittimo il distacco definendolo come finalizzato alla mera somministrazione di lavoro altrui, attività questa, consentita solo alle agenzie per il lavoro autorizzate.