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Dimissioni per fatti concludenti, contano i giorni lavorativi, non di calendario

12 Dicembre 2025

Il Tribunale di Bergamo ha fornito, con la sentenza n. 837 del 9/10/2025, criteri condivisibili per l’applicazione del recente e controverso istituto delle cosiddette dimissioni per fatti concludenti.

Il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro considerando come dimissioni del lavoratore la sua prolungata assenza ingiustificata (almeno 15 giorni, salvo diverso termine stabilito dal contratto collettivo nazionale CCNL).

Il Tribunale di Bergamo ha sancito principi interessanti riferiti in particolare al calcolo dei giorni di assenza del lavoratore necessari a presumere la sua volontà di dimissioni, affermando che:

  1. non si possono utilizzare automaticamente i termini di assenza previsti dal CCNL per l’applicazione del licenziamento disciplinare
  2. il termine legale di 15 giorni di assenza va calcolato considerando esclusivamente le giornate lavorative.

Nel caso di specie, un lavoratore si era assentato dal lavoro per 12 giorni di calendario e il datore di lavoro, ritenendo comunque superato il periodo di assenza ingiustificata previsto dal Ccnl per applicare il licenziamento disciplinare, aveva comunicato la risoluzione del rapporto per fatti concludenti.

Il lavoratore aveva quindi impugnato tale atto chiedendone l’accertamento dell’illegittimità e il Tribunale, privilegiando un’interpretazione rigorosa e garantista, dichiarava inefficaci le presunte dimissioni del lavoratore e tuttora sussistente il rapporto di lavoro.

Il quadro normativo delle dimissioni per fatti concludenti

Le dimissioni sono l’atto con cui un lavoratore dipendente recede   volontariamente dal contratto che lo lega al datore di lavoro.

La disciplina che regola le dimissioni è stata recentemente integrata  dall’art. 26, co. 7 bis d.lgs. 151/2015 (Jobs Act), che stabilisce che, qualora l’assenza ingiustificata del lavoratore si protragga “oltre il termine previsto dal contratto collettivo” o, in mancanza, “superiore a quindici giorni“, il rapporto di lavoro si intende risolto per sua volontà (“in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (…). Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo“).

Questa norma ha introdotto la fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per (presunta) volontà del lavoratore a seguito di assenza ingiustificata protratta, comunemente definita “dimissioni per fatti concludenti”

La norma mira a fornire al datore di lavoro uno strumento per gestire le situazioni di assenza prolungata e non giustificata del dipendente, che manifesterebbe così un suo disinteresse alla prosecuzione del rapporto, senza dover ricorrere alla prevista procedura disciplinare del licenziamento.

La distinzione tra assenza per dimissioni presunte e assenza come illecito disciplinare

Il Tribunale di Bergamo, nell’accogliere il ricorso del lavoratore, sviluppa due argomenti interpretativi meritevoli di considerazione.

In primo luogo, chiarisce la netta distinzione tra la fattispecie delle dimissioni presunte per fatti concludenti e quella del licenziamento per assenza ingiustificata; il datore di lavoro  aveva infatti erroneamente ritenuto di poter applicare, per presumere la volontà dimissionaria del lavoratore assente, il medesimo periodo di assenza ingiustificata già previsto dal CCNL di settore per giustificare l’applicazione del licenziamento disciplinare.

In realtà, secondo la pronuncia in esame, i due istituti hanno finalità e presupposti diversi:

  • licenziamento disciplinare: la durata dell’assenza ingiustificata prevista dalla contrattazione collettiva per il licenziamento disciplinare individua la gravità dell’inadempimento che legittima il licenziamento da parte del datore di lavoro, da applicarsi però nel rispetto delle garanzie procedurali e di contraddittorio previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori
  • dimissioni presunte per fatti concludenti: la durata dell’assenza ingiustificata di 15 giorni, previsto dalla legge, ha invece la funzione di individuare la misura ritenuta congrua per generare la presunzione di una volontà del lavoratore di sciogliere il rapporto di lavoro.

Proprio perché questa presunzione opera al di fuori delle garanzie procedurali tipiche del diritto del lavoro (sia disciplinari che di convalida delle dimissioni), il termine di assenza richiesto deve essere congruo e non può essere automaticamente coincidente con quello, solitamente più breve, previsto per il licenziamento disciplinare.

Il Tribunale ha affermato infatti che il termine contrattuale idoneo a integrare la fattispecie delle dimissioni presunte dovrebbe essere “maggiore” di quello previsto per il licenziamento

Il computo dei giorni di assenza: giorni lavorativi e non di calendario

L’assenza prolungata del lavoratore, idonea a far presumere la sua volontà di dimettersi, deve essere “ingiustificata”.

Il Tribunale di Bergamo stabilisce quindi con chiarezza che il termine  legale di durata dell’assenza deve essere computato in giorni lavorativi e non di calendario

Il ragionamento del giudice si basa su una rigorosa interpretazione letterale e logico-sistematica della norma:

  1. Interpretazione letterale: la legge parla di “assenza ingiustificata”, un concetto che ha senso solo in relazione a un “giorno, appunto, lavorativo”, in cui il dipendente è contrattualmente obbligato a rendere la prestazione.

Non si può risultare assenti dal lavoro in un un giorno festivo o di riposo.

  1. Argomento logico/sistematico: un calcolo basato sui giorni di calendario porterebbe a risultati irragionevoli, specialmente in caso di lavoro part-time verticale.

Un lavoratore potrebbe infatti risultare assente per 15 giorni di calendario, pur essendo stato assente per un numero esiguo di giornate lavorative, persino inferiore a quello richiesto per un licenziamento disciplinare. Ciò contrasterebbe con la ratio della norma, che è quella di presumere la volontà di dimettersi solo a fronte di un’assenza prolungata e significativa.

In conclusione, la sentenza del Tribunale di Bergamo offre un’interpretazione rigorosa dell’art. 26, co. 7 bis, d.lgs. 151/2015, che pare poter assicurare che la presunzione legale di volontà dimissionaria scatti solo a fronte di un comportamento che, per la sua durata effettiva, renda manifesta e non equivocabile la volontà del prestatore di lavoro di abbandonare definitivamente il proprio posto di lavoro.

Leggi qui la sentenza del Tribunale di Bergamo

Avv. Paolo Perucco

 

 

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