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Il principio del consenso nel reato di violenza sessuale

23 Febbraio 2026

Il dibattito sulla riforma dei reati di violenza sessuale si è intensificato negli ultimi mesi, soprattutto dopo la proposta di modifica dell’art. 609-bis del codice penale  a firma dalla senatrice Giulia Bongiorno.

Il dossier del senato è consultabile a questo link.

Il testo in vigore del reato di violenza sessuale

Il testo attualmente in vigore dell’art. 609 bis c.p., risalente alla riforma del 1996, punisce chiunque, con violenza, minaccia o mediante abuso di autorità, costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali o lo induce a compiere o subire tali atti ingannando la vittima o abusando della sua inferiorità fisica o psichica.

La giurisprudenza negli anni ha progressivamente ampliato la nozione di coartazione, includendo non solo l’uso della forza fisica ma anche una serie di situazioni che impediscono l’espressione libera della volontà.

I giudici, infatti, hanno elaborato un concetto di consenso che non si basa soltanto sull’assenza di opposizione fisica, ma che prevede la presenza di una volontà libera, autentica e consapevole.

 

Il consenso secondo la Cassazione

Numerose sentenze della Corte di Cassazione hanno chiarito che il consenso deve essere:

  • attuale: non può essere presunto o dedotto da comportamenti passati o da una relazione preesistente;
  • specifico: deve riferirsi al singolo atto, non a un generico rapporto di intimità;
  • liberamente espresso: qualsiasi condizione che alteri la capacità di autodeterminazione — paura, shock, dipendenza, soggezione, vulnerabilità psicologica — può rendere il consenso invalido;
  • non manipolato: la giurisprudenza ha incluso tra le forme di costrizione anche situazioni di pressione psicologica, inganno qualificato o sfruttamento di uno stato di particolare fragilità.

Inoltre, la Cassazione ha più volte affermato che l’inerzia della vittima non può essere interpretata come consenso, riconoscendo che in molte situazioni di paura o shock la persona aggredita non è nelle condizioni di opporsi attivamente. Allo stesso modo, è stato più volte ribadito che la costrizione può essere indiretta, frutto di un clima di intimidazione o di un rapporto di forte disparità di potere.

 

La proposta di modifica e il consenso libero e attuale

Il 25 novembre 2025 la Camera dei Deputati ha approvato una modifica alla prima parte del testo di legge, introducendo il principio del consenso libero e attuale.

Questa modifica, oltre ad essere in linea con la legislazione vigente in molti Paesi europei, sarebbe conforme alla Convenzione di Istanbul, uno degli strumenti giuridici più importanti approvati a livello internazionale in materia di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne e domestica, ratificata dall’Italia nel 2013.

Questo, quindi, il primo comma dell’art. 609 bis c.p. come modificato dalla Camera: “Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione…”

L’emendamento proposto poi alla Commissione Giustizia del Senato, cambia tuttavia radicalmente direzione ed elimina il principio del consenso precedentemente introdotto dalla Camera e lo sostituisce con un riferimento alla volontà contraria e al dissenso manifestato dalla vittima.

 

Il testo modificato e il concetto di dissenso

Il nuovo testo dell’art. 609 bis c.p. suscita numerose preoccupazioni:

  1. L’onere della prova a carico della vittima: la prima conseguenza della recente modifica normativa consiste nel fatto che toccherà alla vittima l’onere di provare di aver espresso un rifiuto chiaro e comprensibile alla violenza. Questo onere probatorio sarà spesso impossibile da assolvere.
  2. Vittimizzazione secondaria: il nuovo testo normativo non intercetterà le forme più subdole di coercizione, molto diffuse nei casi reali e non tutelerà tutte quelle donne che, per molteplici ragioni, si trovano nell’impossibilità di opporsi attivamente all’autore della violenza. Il nuovo impianto del reato si concentra sulla condotta di chi ha subito il reato anziché sulla responsabilità dell’autore della violenza, alimentando potenzialmente i fenomeni di vittimizzazione secondaria.
  3. La coerenza con la Convenzione di Istanbul: la recente modifica non raccoglie l’invito della Convenzione a fondare la legislazione sulla volontà libera e positiva della persona.
  4. Un arretramento normativo e culturale: la riforma cancellerà i progressi fatti a livello culturale e giurisprudenziale negli ultimi 30 anni, tornando a spostare l’attenzione dalla libertà sessuale della vittima alla valutazione delle sue reazioni.

Avvocata Luisa Belli

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