Il dibattito sulla riforma dei reati di violenza sessuale si è intensificato negli ultimi mesi, soprattutto dopo la proposta di modifica dell’art. 609-bis del codice penale a firma dalla senatrice Giulia Bongiorno.
Il dossier del senato è consultabile a questo link.
Il testo attualmente in vigore dell’art. 609 bis c.p., risalente alla riforma del 1996, punisce chiunque, con violenza, minaccia o mediante abuso di autorità, costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali o lo induce a compiere o subire tali atti ingannando la vittima o abusando della sua inferiorità fisica o psichica.
La giurisprudenza negli anni ha progressivamente ampliato la nozione di coartazione, includendo non solo l’uso della forza fisica ma anche una serie di situazioni che impediscono l’espressione libera della volontà.
I giudici, infatti, hanno elaborato un concetto di consenso che non si basa soltanto sull’assenza di opposizione fisica, ma che prevede la presenza di una volontà libera, autentica e consapevole.
Numerose sentenze della Corte di Cassazione hanno chiarito che il consenso deve essere:
Inoltre, la Cassazione ha più volte affermato che l’inerzia della vittima non può essere interpretata come consenso, riconoscendo che in molte situazioni di paura o shock la persona aggredita non è nelle condizioni di opporsi attivamente. Allo stesso modo, è stato più volte ribadito che la costrizione può essere indiretta, frutto di un clima di intimidazione o di un rapporto di forte disparità di potere.
Il 25 novembre 2025 la Camera dei Deputati ha approvato una modifica alla prima parte del testo di legge, introducendo il principio del consenso libero e attuale.
Questa modifica, oltre ad essere in linea con la legislazione vigente in molti Paesi europei, sarebbe conforme alla Convenzione di Istanbul, uno degli strumenti giuridici più importanti approvati a livello internazionale in materia di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne e domestica, ratificata dall’Italia nel 2013.
Questo, quindi, il primo comma dell’art. 609 bis c.p. come modificato dalla Camera: “Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione…”
L’emendamento proposto poi alla Commissione Giustizia del Senato, cambia tuttavia radicalmente direzione ed elimina il principio del consenso precedentemente introdotto dalla Camera e lo sostituisce con un riferimento alla volontà contraria e al dissenso manifestato dalla vittima.
Il nuovo testo dell’art. 609 bis c.p. suscita numerose preoccupazioni: