Diritto del lavoro – esternalizzazione servizio mensa – trasferimento azienda ex art.2112 cc.
In una ipotesi di esternalizzazione del servizio di mensa di una casa di cura, il Tribunale di Varese ha riconosciuto la sussistenza del trasferimento di azienda applicando i seguenti principi:
– non è decisiva, ai fini della configurabilità o meno di un trasferimento di azienda la tipologia contrattuale individuata dalle parti per disciplinare i rapporti (in questo caso era stato stipulato un contratto di appalto)
– “la stipulazione di un contratto di appalto non esclude la configurabilità di un trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. allorché la vicenda giuridica nel suo complesso comporti un passaggio di beni di non trascurabile entità tale da rendere possibile lo svolgimento di quella specifica impresa”
– “nei settori in cui l’attività si fonda essenzialmente sulla mano d’opera, come nell’ipotesi di successione nell’appalto di un servizio, è configurabile un trasferimento di azienda qualora il nuovo imprenditore non si limiti a proseguire l’attività, ma riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificatamente destinato dal predecessore a tali compiti, potendo corrispondere ad un’entità economica, idonea a conservare la sua identità al di là del trasferimento, un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un’attività comune” (Tribunale di Varese, sentenza 242 del 12 settembre 2023)