Diritto del lavoro – retribuzione delle ferie annuali – diritto ad una retribuzione omogenea a quella ordinaria
In tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di “retribuzione” che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore.
La retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie deve ritenersi in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione.
Il fondamentale requisito di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore va valutato, con riferimento al paventato effetto dissuasivo dell’eventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all’esecuzione delle mansioni” e “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore, con esclusione dei soli elementi “diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell’espletamento delle stesse”. (Corte Appello di Milano, sentenza n.955 del 21.11.2023)